La professione di Assistente sociale può essere svolta come attività di lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente o autonomo (in forma individuale o associata).
Per richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA occorre compilare e presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12, scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia. Per quanto concerne la compilazione del modello, oltre ai dati anagrafici, il professionista deve specificare il tipo di attività professionale svolta, il luogo in cui si esercita l’attività, il luogo in cui sono conservati i documenti ed i registri contabili, nonché il regime fiscale che si intende applicare (regime ordinario o regime forfetario).
Gli Assistenti sociali, inoltre, poiché privi di un’autonoma Cassa di previdenza hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata dell’INPS (Legge 335/1995).
Obbligo di preventivo leggi:
https://cnoas.org/obbligo-preventivo-scritto/Regime ordinarioIl professionista determina autonomamente le imposte da versare.
Il reddito professionale, che sommato agli altri redditi costituisce la base imponibile IRPEF, si determina per differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio della professione. Si sottolinea che i compensi e le spese rilevano soltanto se effettivamente incassati e pagati, indipendentemente dalla data risultante dalla fattura. Va detto che l’IRPEF non ha un’unica aliquota, ma è articolata in scaglioni. Pertanto, l’imposta da versare varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo (somma del reddito professionale e degli altri redditi percepiti dal soggetto). I compensi del professionista sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%, da scomputarsi in sede di versamento dell’imposta a saldo.
Per quanto concerne l’IVA, l’importo da versare (mensilmente o trimestralmente) si determina detraendo dall’imposta che il professionista addebita al cliente sulle fatture emesse, l’imposta che lo stesso assolve quando acquista i beni e i servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.
I professionisti dotati di autonoma organizzazione sono soggetti anche all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La base imponibile è pari al reddito professionale IRPEF maggiorato di alcune spese non deducibili ai fini IRAP. L’imponibile così calcolato può essere ridotto imputando delle deduzioni forfetarie che variano in base all’imponibile; inoltre l’aliquota da applicare varia su base regionale.
Regime forfetario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014)Si tratta di un regime che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e semplificazioni ai fini IVA, nonché l’esenzione da IRAP.
Vi possono accedere sia i professionisti che intraprendono una nuova attività sia coloro che sono già in attività purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.
Tra le cause di esclusione dal regime agevolato, elenchiamo quelle più pertinenti all’attività di un professionista Assistente sociale:
Non possono accedere al regime forfetario:
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- coloro che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Ivadi presumere la sussistenza dei requisiti.
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività esercitata. Nel caso dell’Assistente sociale professionista il coefficiente è pari al 78%.
Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali pagati, viene applicata un’unica imposta, sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%. Tale aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività a condizione che il professionista non abbia esercitato attività professionale nei tre anni precedenti e che la professione non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Chi aderisce al regime fiscale semplificato ha diritto ad una serie di agevolazioni:
- esonero dagli adempimenti IVA (liquidazioni e versamenti periodici); il professionista in regime forfetario non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti e non la detrae sugli acquisti; non liquida l’imposta, non la versa e non è obbligato a presentare la dichiarazione annuale IVA¹
- esonero dalla presentazione della dichiarazione IRAP e dal versamento della relativa imposta, in quanto assorbita dall’imposta sostitutiva;
- non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta;
- esonero dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale;
- esonero dalla tenuta della contabilità;
- esonero dagli obblighi di effettuazione delle ritenute alla fonte; il professionista è tuttavia obbligato ad indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti.
Concludendo gli adempimenti si riducono alla presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità e nei termini ordinari ed alla conservazione dei documenti contabili (fatture emesse, fatture ricevute, schede carburante ecc.).
¹ Con riferimento agli obblighi specifici di coloro che applicano il regime forfetario ed effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, si rinvia al paragrafo 4.1.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016.
Tabella riepilogativa
TIPOLOGIA | IRPEF | IRAP | IVA |
Regime Ordinario | - aliquote IRPEF a scaglioni
- reddito assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%
| - Soggetto se in possesso di autonoma organizzazione
| - Liquidazione e versamento dell’IVA mensile o trimestrale
|
Regime forfetario | - imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni)
- reddito non assoggettato a ritenuta d’acconto
| | - Esonero dagli adempimenti IVA
|