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L’Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n.84.  La stessa legge ha sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per poter svolgere la professione di assistente sociale sia in regime di lavoro autonomo, sia in regime di lavoro dipendente.

L’Ordine raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. L’Ordine, che quindi cura interessi sociali generali propri dello Stato, ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

L’Ordine degli Assistenti sociali è articolato su base territoriale ed è pertanto costituito da 20 Ordini regionali e dal Consiglio Nazionale. 
Gli Ordini regionali, dotati ciascuno di un proprio Consiglio, curano la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni , alle cancellazioni, ai trasferimenti dei professionisti ed effettuandone la periodica revisione.
Il Consiglio nazionale è tenuto alla promozione e coordinamento delle attività degli Ordini regionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione, esprimendo anche pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione stessa. Decide inoltre i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini regionali in materia elettorale e riguardo l’iscrizione e la cancellazione dall’albo.

Le norme che regolano il funzionamento degli Ordini regionali e del Consiglio Nazionale, contenute nel DM 11 ottobre 1994, n. 615, vero e proprio regolamento di attuazione della Legge 84/93, sono state modificate e integrate dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e poi nel 2012 aggiornate definitivamente con il DPR 137 del 07.08.2012.
Tale normativa, stante la divisione in sezioni dell’Albo professionale, A degli Assistenti sociali specialisti e B degli Assistenti sociali, operata attraverso il D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 a seguito della riforma universitaria del 1999, ha ripartito gli eletti tra gli iscritti appartenenti alle due sezioni, garantendo in tal modo la rappresentanza negli organismi dell’Ordine, a tutti gli iscritti all’Albo.

Sempre più spesso capita di dover agire con azioni di informazione e di richiamo agli Enti Pubblici e privati in materia di requisiti richiesti per l'esercizio della professione di assistente sociale.

E' utile pertanto fare chiarezza su questo punto ed offrire a tutti una linea di definizione della professione, dei requisiti che devono essere previsti nei bandi. quanto segue intende dunque essere uno strumento per tutti gli Enti , da utilizzare nella realizzazione dei Bandi e delle ricerche di personale.

Allo stesso modo ciascun iscritto può verificare la corretteza dei Bandi di selezione o di eventuali situazioni in cui la professionalità richiesta non corrisponde al profilo di assistente sociale.

Gli unici titoli che consentono di ricoprire il ruolo di assistente sociale sono:

  • Diploma Universitario di Assistente Sociale
  • Diploma Universitario (D.U.) in servizio sociale (legge 341/1990);
  • Diploma di Assistente Sociale con efficacia giuridica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 14/1987;
  • Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie (art. 19 D.P.R. n. 162/1982);  
  • Laurea triennale (L.) ex D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 “Scienze del Servizio Sociale”;
  • Laurea triennale ex D.M. 270/04 appartenente alla classe L. 39 “Servizio Sociale”.

Per tutti i titoli iscrizione all'Albo professionale istituito con legge n. 84 del 23.03.94, D.M. 11/10/94 n. 615.

Costituisce abusivo esercizio della professione di assistente sociale sia lo svolgimento di attività riservate per legge sia lo svolgimento di attività comunque tipiche. A tal fine basti ricordare il nuovo indirizzo della giurisprudenza della Cassazione penale che riconosce l'esercizio abusivo della professione non solo nel caso di svolgimento senza titolo di attività riservate espressamente dalla legge, ma anche nel caso di svolgimento di attività tipiche di una professione ordinistica (ex multis, Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 10110).