icon-linked_in_circle


Obblighi degli iscritti all’Albo - Inadempimenti amministrativi e disciplinari ai sensi del Nuovo Codice Deontologico e del Regolamento di funzionamento del procedimento disciplinare.

Gentile collega,

ecco una nota informativa sugli obblighi degli iscritti all’Albo di un Ordine professionale.

Sin dall’atto dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine Assistenti Sociali, l’iscritto ai sensi dell’art. 3 della Legge 84/1993, è tenuto a:

- Obbligo del pagamento del contributo annuale all’Albo previsto dalla Legge e dall’art. 71 del Capo I del Tit. VIII* del Nuovo Codice Deontologico.
Il mancato pagamento costituisce una distorsione delle previsioni finanziarie e di bilancio dell’Ente, una inadempienza etica rispetto al Codice Deontologico e nei confronti degli altri colleghi iscritti facenti parte della comunità professionale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 82 del Capo III del Tit. VIII **del Nuovo Codice Deontologico, il mancato pagamento della quota associativa all’Ordine per due annualità consecutive comporta, previa diffida ad adempiere, l’automatica sospensione in via amministrativa dell’esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell’iscritto. Della sospensione viene data comunicazione al datore di lavoro ed alle autorità competenti.

- Adempimento dell’obbligo formativo. In virtù della Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012) che prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all’obbligo della formazione continua nel rispetto del Regolamento di formazione continua approvato dal CNOAS, gli iscritti all’Ordine devono adempiere all’aggiornamento professionale continuo.
Pertanto l’iscritto deve prendere atto del Regolamento della formazione continua vigente per il triennio in corso 2020-2022 (e relative Linee Guida) e conseguire nel triennio formativo almeno 60 crediti di cui 15 deontologici.
Il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta la diffida a fine del triennio, da parte del CROAS, a presentare entro 30 giorni l’eventuale documentazione attestante l’adempimento formativo, pena la successiva segnalazione al CTD per i provvedimenti sanzionatori di competenza. Nel caso in cui gli iscritti hanno raggiunto i 60 crediti nel triennio formativo, ma non il tetto dei 15 crediti deontogici , è possibile recuperare il debito deontolico nel triennio successivo.

- Mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua. Gli iscritti sono tenuti a registrarsi, a partire dal 30 giorno dalla comunicazione di avvenuta iscrizione nell’Area Riservata CNOAS al link: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/arlogin.cgi.

Tale Area Riservata costituisce il mezzo ufficiale di comunicazione tra Ordine e l’iscritto in merito a: comunicazione e variazione dei dati personali: indirizzo di residenza, contatti e recapiti mail e PEC, richieste relative alla formazione continua, presa visione di normative, newsletter, avvisi di interesse degli iscritti, inserimento del bollettino di pagamento della quota annuale (nominativo) e soprattutto inserimento dei crediti formativi utili all’adempimento della formazione continua professionale obbligatoria.

Inoltre l’iscritto è tenuto a compilare tutti i campi presenti, compreso il campo relativo al lavoro (stato di occupazione/disoccupazione, datore di lavoro, settore, ecc.) e ad aggiornare la propria Area Riservata, sia periodicamente secondo le scadenze dall’Ordine indicate sia effettuando un ricontrollo dei dati ed una conferma sotto la sua responsabilità della correttezza e completezza, sia ogni qualvolta avvenga una variazione (cambio indirizzo, cambio mail, PEC, telefono, datore di lavoro, ecc.).

Ciò è utile alla corretta tenuta dell’Albo, ai fini statistici, ai fini dell’organizzazione di eventi formativi tematici. La mancata attivazione dell’account personale o Area Riservata comporta la diffida, da parte del CROAS, ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla ricezione dell’atto alla registrazione in Area Riservata personale e/o all’aggiornamento dei dati personali e la successiva segnalazione al CTD per le dovute sanzioni del caso. All’Area Riservata, per effetto del Decreto Semplificazioni di marzo 2021,  tutte le pubbliche amministrazioni, qual è il Consiglio Nazionale, sono obbligate a permettere l’accesso ai servizi in rete unicamente ai soggetti identificati tramite identità digitali.

L’accesso all’area riservata, dunque, dal 1 ottobre, sarà consentito esclusivamente tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per maggiori informazioni su come attivare lo SPID al link https://cnoas.org/helpie_faq/a-cosa-serve-lo-spid-e-come-posso-richiederlo/

- Obbligo assicurativo. E’obbligatorio per tutti gli iscritti che esercitano la libera professione o hanno un contratto libero professionale o svolgono funzioni assimilabili alla libera professione (consulenti tecnici d’ufficio e CTU); nei restanti casi la polizza assicurativa è consigliabile ma non obbligatoria. In particolare l’obbligo assicurativo comporta non solo la stipula della polizza ed il rinnovo, ma anche l’indicazione in Area Riservata personale degli estremi di polizza ed eventualmente della Partita Iva del professionista. Il non adempimento comporta la diffida ad adempiere, da parte del CROAS, ed il mancato riscontro nei successivi 30 giorni dalla ricezione dell’atto prevede la successiva segnalazione al CTD per le dovute sanzioni del caso.

- Posta Elettronica Certificata. La PEC rappresenta un obbligo per i professionisti iscritti ad un Ordine, istituito dalla Legge 2/2009 art. 16 comma 7.
Il professionista iscritto all’Albo è tenuto ad attivare un indirizzo PEC personale e che sia facilmente riconducibile all’iscritto con indicazione del nome e cognome. Pertanto l’iscritto non può indicare o usare indirizzi PEC di terze persone, di Enti o datori di lavoro o con nomi di fantasia. Si ribadisce, come già anticipato con precedenti note, che l’art. 37 del Decreto legge n. 76/2020 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’ ha disposto: Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L’Ordine, per permettere tale adempimento, ha attivato una Convenzione per gli iscritti per la PEC gratuita e la procedura di attivazione, che deve essere effettuata dall’iscritto, è indicata sul sito web . Si ricorda che tale PEC offerta gratuitamente dal Croas Sicilia verrà disattivata in caso di trasferimento ad altro Ordine Regionale. In caso di non adempimento, l’iscritto sarà diffidato dal CROAS a regolarizzare la propria posizione e nel caso di perdurata inosservanza nei successivi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, gli iscritti saranno automaticamente sospesi, con comunicazione anche all’Ente/datore di lavoro.

- Trasferimento presso Altro Ordine. Ai sensi dell’art.70 Capo I del Tit. VIII *** del Codice Deontologico è opportuno che l’iscrizione all’Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente. Ciò significa che qualora tale domicilio professionale prevalente si trovi in altra Regione, l’iscritto è tenuto entro 30 giorni dalla variazione, alla presentazione della domanda di trasferimento presso l’Ordine Regionale competente. Tale inadempienza comporta la diffida da parte del CROAS ed in caso di mancato riscontro, la successiva segnalazione al CTD per le relative sanzioni del caso.

Si invita altresì a sostituire nella propria Area Riservata le mail relative ad Enti lavorativi pubblici o privati, oppure mail non personali ma relative a terze persone, mail non corrispondenti al proprio nome e cognome o di fantasia, mail non funzionanti.

Inoltre si segnala, per coloro che usufruiscono del gestore libero mail, che si riscontrano da tempo difficoltà e/o problemi nella fase di ricezione e lettura delle comunicazioni inviate da quest’Ordine.
In tutti questi casi, pertanto, si invita a provvedere a modificare in Area Riservata l’indirizzo mail, con l’indicazione di mail di altro gestore, funzionanti e di controllare frequentemente se la casella di posta in arrivo è piena oltre che le impostazioni di ricezione (Spam/posta indesiderata e similari).
Certo della Tua collaborazione, restiamo a disposizione per qualunque ulteriore informazione.

Il Presidente CROAS

Giuseppe Ciulla